Art. 4.
     Attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia
    1.   Il  quadro  provinciale  dell'offerta  scolastica  determina
modalita'  per  la  verifica  del  raggiungimento del dimensionamento
ottimale  e  per  la  decorrenza dell'attribuzione della personalita'
giuridica e piena autonomia delle istituzioni scolastiche.
    2.  Il  dirigente del servizio istruzione e assistenza scolastica
della   provincia   adotta,  in  attuazione  del  quadro  provinciale
dell'offerta scolastica, i provvedimenti conseguenti, compresi quelli
del    riconoscimento   dell'autonomia   alle   singole   istituzioni
scolastidie  e  di  attribuzione  della  personalita'  giuridica alle
istituzioni scolastiche che ne siano prive.