Art. 4. Attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia 1. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica determina modalita' per la verifica del raggiungimento del dimensionamento ottimale e per la decorrenza dell'attribuzione della personalita' giuridica e piena autonomia delle istituzioni scolastiche. 2. Il dirigente del servizio istruzione e assistenza scolastica della provincia adotta, in attuazione del quadro provinciale dell'offerta scolastica, i provvedimenti conseguenti, compresi quelli del riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastidie e di attribuzione della personalita' giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.