Art. 5.
                 Osservatorio della rete scolastica
    1.  La  giunta  provinciale cura il coordinamento integrato degli
interventi   di   programmazione   della   intera   rete  scolastica,
comprensiva delle scuole materne e della formazione professionale, in
vista  anche  del  complessivo riordino dei cicli scolastici anche in
raccordo  con  gli  ambiti  finalizzati  al finanziamento di opere di
edilizia  scolastica  che  saranno eventualmente individuati. Per una
piu'  efficace programmazione degli interventi del quadro provinciale
dell'offerta  scolastica  e'  istituito  dalla  giunta provinciale un
osservatorio  della  rete  scolastica  per  le  scuole autonome e con
personalita' giuridica, avente i seguenti compiti:
      a) proporre  ipotesi  e  modelli  di  pianificazione della rete
scolastica   provinciale   per   migliorare  la  distribuzione  della
popolazione scolastica sul territorio e per favorire un piu' efficace
impegno  alle  risorse  umane,  strumentali  ed  organizzative  delle
istituzioni scolastiche;
      b) aggiornare   ed   elaborare   i   dati   a   supporto  della
programmazione  dell'offerta scolastica e predisporre i relativi atti
di pianificazione;
      c) analizzare  le  condizioni per il coordinamento di tutti gli
interventi  di  pianificazione  dell'intera  rete  scolastica con gli
altri  strumenti  di  programmazione generale della provincia, tenuto
conto  anche  di quelli degli enti locali interessati, nell'ambito di
una compiuta realizzazione dei patti territoriali.