Art. 5. Osservatorio della rete scolastica 1. La giunta provinciale cura il coordinamento integrato degli interventi di programmazione della intera rete scolastica, comprensiva delle scuole materne e della formazione professionale, in vista anche del complessivo riordino dei cicli scolastici anche in raccordo con gli ambiti finalizzati al finanziamento di opere di edilizia scolastica che saranno eventualmente individuati. Per una piu' efficace programmazione degli interventi del quadro provinciale dell'offerta scolastica e' istituito dalla giunta provinciale un osservatorio della rete scolastica per le scuole autonome e con personalita' giuridica, avente i seguenti compiti: a) proporre ipotesi e modelli di pianificazione della rete scolastica provinciale per migliorare la distribuzione della popolazione scolastica sul territorio e per favorire un piu' efficace impegno alle risorse umane, strumentali ed organizzative delle istituzioni scolastiche; b) aggiornare ed elaborare i dati a supporto della programmazione dell'offerta scolastica e predisporre i relativi atti di pianificazione; c) analizzare le condizioni per il coordinamento di tutti gli interventi di pianificazione dell'intera rete scolastica con gli altri strumenti di programmazione generale della provincia, tenuto conto anche di quelli degli enti locali interessati, nell'ambito di una compiuta realizzazione dei patti territoriali.