Art. 6.
                    Organici personale scolastico
    1.  In  relazione  alla  programmazione della rete scolastica, la
giunta  provinciale,  ai  sensi  delle  leggi provinciali 8 settembre
1997,  n.  13  e  23  febbraio 1998, n. 3, individua i criteri per la
determinazione  degli  organici del personale scolastico, finalizzati
alla  definizione  dell'organico  funzionale di circolo o di istituto
che  sia  a  supporto  della  completa  realizzazione  dell'autonomia
scolastica.
    2.   In   conseguenza   della   determinazione   e   attribuzione
dell'organico  di  circolo  e di istituto i dirigenti scolastici, nel
rispetto  delle  competenze  degli  organi  collegiali  della scuola,
procedono  alla formazione delle classi e, in conformita' ai principi
e  criteri  stabiliti  con  la  contrattazione  collettiva decentrata
provinciale,   attribuiscono   ai  singoli  docenti  le  funzioni  da
svolgere.
    3. Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige.
    4.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
      Trento, 18 ottobre 1999
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 6