Art. 6. Organici personale scolastico 1. In relazione alla programmazione della rete scolastica, la giunta provinciale, ai sensi delle leggi provinciali 8 settembre 1997, n. 13 e 23 febbraio 1998, n. 3, individua i criteri per la determinazione degli organici del personale scolastico, finalizzati alla definizione dell'organico funzionale di circolo o di istituto che sia a supporto della completa realizzazione dell'autonomia scolastica. 2. In conseguenza della determinazione e attribuzione dell'organico di circolo e di istituto i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformita' ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata provinciale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 18 ottobre 1999 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999 Registro n. 1, foglio n. 6