Art. 13. Agricoltura 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura: a) legge regionale 26 gennaio 1974, n. 7, recante: "Stralcio al programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui alle leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 7 agosto 1973, n. 512. Interventi straordinari ed integrativi a favore della proprieta' singola o associata in Umbria"; b) legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, recante: "Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura"; c) legge regionale 14 gennaio 1977, n. 5, recante: "Norme di attuazione degli interventi per il credito all'agricoltura previsti dal decreto legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125"; d) legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, recante: "Legge regionale 30 maggio 1974, n. 38: "Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura. Rifinanziamento con modifiche ed integrazioni. Determinazioni "; e) legge regionale 24 aprile 1979, n. 17, recante: "Provvedimenti a favore dell'attivita' agricola, in attuazione della legge 1o luglio 1977, n. 403"; f) legge regionale 4 settembre 1981, n. 68, recante: "Intervento straordinario a favore di cooperative che gestiscono impianti per l'allevamento di bovini nonche' per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine"; g) legge regionale 20 dicembre 1984, n. 49, recante: "Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 24 aprile 1979, n. 17 e 4 settembre 1981, n. 68 relativamente ad interventi a favore della cooperazione agricola"; h) legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, recante: "Nuovi interventi nel settore del credito agrario di miglioramento".