Art. 14. Norma transitoria 1. Le disposizioni legislative abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 15 novembre 1999 BRACALENTE