Art. 14.
                          Norma transitoria
    1.  Le  disposizioni  legislative  abrogate con la presente legge
continuano  ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni
medesime  nel  periodo  della  loro  vigenza  al  fine della completa
esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 15 novembre 1999
                             BRACALENTE