Art. 3. Bilancio e tributi 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di bilancio e tributi: a) legge regionale 8 marzo 1972, n. 1, recante: "Istituzione del servizio di Tesoreria regionale"; b) legge regionale 22 novembre 1974, n. 59, recante: "Modifica alla numerazione dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1974"; c) legge regionale 16 agosto 1977, n. 46, recante: "Maggiorazione di aliquote di tributi regionali"; d) legge regionale 2 aprile 1982, n. 12, recante: "Modifica delle aliquote dei tributi regionali determinati con l'art.1 della legge regionale 16 agosto 1977, n. 46"; e) legge regionale 23 dicembre 1982, n. 58, recante: "Aumento della tassa regionale di circolazione"; f) legge regionale 5 febbraio 1991, n. 3, recante: "Aumento della tassa regionale di circolazione"; g) legge regionale 5 dicembre 1995, n. 47, recante: "Aumento della tassa automobilistica regionale"; h) legge regionale 9 luglio 1997, n. 23, recante: "Importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita dalla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29, per l'anno accademico 1997/1998".