Art. 3.
                         Bilancio e tributi
    1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogate  le  seguenti  leggi  regionali  in  materia  di  bilancio e
tributi:
      a) legge  regionale  8  marzo 1972, n. 1, recante: "Istituzione
del servizio di Tesoreria regionale";
      b) legge  regionale 22 novembre 1974, n. 59, recante: "Modifica
alla numerazione dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio
di previsione dell'esercizio 1974";
      c) legge   regionale   16   agosto   1977,   n.   46,  recante:
"Maggiorazione di aliquote di tributi regionali";
      d) legge  regionale  2  aprile  1982, n. 12, recante: "Modifica
delle  aliquote  dei  tributi regionali determinati con l'art.1 della
legge regionale 16 agosto 1977, n. 46";
      e) legge  regionale  23 dicembre 1982, n. 58, recante: "Aumento
della tassa regionale di circolazione";
      f) legge  regionale  5  febbraio  1991, n. 3, recante: "Aumento
della tassa regionale di circolazione";
      g) legge  regionale  5  dicembre 1995, n. 47, recante: "Aumento
della tassa automobilistica regionale";
      h) legge  regionale  9  luglio  1997,  n. 23, recante: "Importo
della  tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio universitario
(T.D.S.U.),  istituita dalla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29,
per l'anno accademico 1997/1998".