Art. 4.
                   Comitato regionale di controllo
    1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogati  gli  articoli  17,  18,  21,  23 e 24 della legge regionale
30 marzo  1992,  n. 7, recante: "Riordinamento del comitato regionale
di controllo sugli atti degli enti locali".
    2.  Dalla  entrata  in  vigore  della  presente legge e' abrogato
l'art. 12  della  legge  regionale  19  luglio  1996, n. 19, recante:
"Ulteriori  modificazioni della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 -
Riordinamento  del  comitato  regionale di controllo sugli atti degli
enti locali".