Art. 4. Comitato regionale di controllo 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 17, 18, 21, 23 e 24 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, recante: "Riordinamento del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali". 2. Dalla entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'art. 12 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19, recante: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali".