Art. 5.
                             Urbanistica
    1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti leggi regionali in materia di urbanistica:
      a) legge  regionale 27 aprile 1990, n. 31, recante: "Disciplina
transitoria  per  il riordino delle funzioni amministrative regionali
esercitate dalle associazioni dei comuni e dalle comunita' montane";
      b) legge regionale 17 aprile 1991, n. 6, recante: "Attribuzione
e delega a province e comuni di funzioni amministrative in materia di
urbanistica e beni ambientali".