Art. 5. Urbanistica 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di urbanistica: a) legge regionale 27 aprile 1990, n. 31, recante: "Disciplina transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle associazioni dei comuni e dalle comunita' montane"; b) legge regionale 17 aprile 1991, n. 6, recante: "Attribuzione e delega a province e comuni di funzioni amministrative in materia di urbanistica e beni ambientali".