Art. 6. E d i l i z i a 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di edilizia: a) legge regionale 6 marzo 1975, n. 13, recante: "Erogazione di un contributo speciale ai comuni maggiormente colpiti dal sisma del dicembre 1974"; b) legge regionale 24 agosto 1978, n. 43, recante: "Concessionene di contributi agli I.A.C.P. per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni finanziati con i fondi A.N.I.A."; c) legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, recante: "Provvedimenti finanziari per gli interventi sul patrimonio edilizio nei centri storici"; d) legge regionale 3 novembre 1978, n. 62, recante: "Provvedimenti urgenti per la sistemazione di famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30 luglio, 5 e 7 agosto 1978 rimaste prive di alloggio nel territorio del ternano"; e) legge regionale 18 dicembre 1978, n. 71, recante: "Modificazione della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62"; f) legge regionale 1o ottobre 1979, n. 56, recante: "Soccorsi nei comuni della Valnerina e negli altri comuni colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979"; g) legge regionale 26 maggio 1980, n. 49, recante: "Finanziamento integrativo per gli interventi edilizi attuati con il progetto biennale 1978/1979 della legge 5 agosto 1978, n. 457"; h) legge regionale 29 maggio 1980, n. 60, recante: "Contributi alle cooperative di abitazione"; i) legge regionale 1o luglio 1981, n. 34, recante: "Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi"; l) legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, recante: "Interventi straordinari a favore di cooperative edilizie"; m) legge regionale 15 novembre 1982, n. 51 recante: "Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal sisma del 17 ottobre 1982 e successivi"; n) legge regionale 12 agosto 1986, n. 29, recante: "Proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, recante ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attivita' di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979"; o) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 6, recante: "Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, relativa alle provvidenze per la prosecuzione delle attivita' di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, gia' differiti con la legge regionale 12 agosto 1986, n. 29"; p) legge regionale 27 novembre 1989, n. 38, recante: "Programma di alienazione degli alloggi di proprieta' degli istituti per l'edilizia residenziale pubblica"; q) legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, recante: "Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 1o luglio 1981, n. 34 e 20 agosto 1987, n. 41, sulle attivita' di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, e fissazione del termine per la concedibilita' delle provvidenze previste a seguito degli eventi sismici del 1984 e 1985"; r) legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 recante: "Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attivita' di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) gli articoli dall'1 al 13 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, recante: "Ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attivita' di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979"; b) gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 13 maggio 1997, n. 19, recante: "Ulteriori modificazioni di alcuni articoli delle leggi regionali 1o luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attivita' di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi".