Art. 6.
                           E d i l i z i a
    1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti leggi regionali in materia di edilizia:
      a) legge regionale 6 marzo 1975, n. 13, recante: "Erogazione di
un  contributo  speciale ai comuni maggiormente colpiti dal sisma del
dicembre 1974";
      b) legge   regionale   24   agosto   1978,   n.   43,  recante:
"Concessionene  di contributi agli I.A.C.P. per interventi nei centri
storici di Gubbio e Narni finanziati con i fondi A.N.I.A.";
      c) legge   regionale   24   agosto   1978,   n.   45,  recante:
"Provvedimenti  finanziari per gli interventi sul patrimonio edilizio
nei centri storici";
      d) legge   regionale   3   novembre   1978,   n.  62,  recante:
"Provvedimenti  urgenti  per  la sistemazione di famiglie colpite dal
terremoto  dei  giorni  30 luglio, 5 e 7 agosto 1978 rimaste prive di
alloggio nel territorio del ternano";
      e) legge   regionale   18   dicembre   1978,  n.  71,  recante:
"Modificazione della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62";
      f) legge  regionale  1o ottobre 1979, n. 56, recante: "Soccorsi
nei comuni della Valnerina e negli altri comuni colpiti dal terremoto
del 19 settembre 1979";
      g) legge   regionale   26   maggio   1980,   n.   49,  recante:
"Finanziamento  integrativo per gli interventi edilizi attuati con il
progetto biennale 1978/1979 della legge 5 agosto 1978, n. 457";
      h) legge  regionale 29 maggio 1980, n. 60, recante: "Contributi
alle cooperative di abitazione";
      i) legge regionale 1o luglio 1981, n. 34, recante: "Provvidenze
a  favore  della  Valnerina  e  degli  altri comuni danneggiati dagli
eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi";
      l) legge  regionale  8  marzo 1982, n. 11, recante: "Interventi
straordinari a favore di cooperative edilizie";
      m) legge   regionale   15   novembre   1982,   n.  51  recante:
"Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni dei comuni colpiti
dal sisma del 17 ottobre 1982 e successivi";
      n) legge  regionale 12 agosto 1986, n. 29, recante: "Proroga di
alcuni  termini  di  cui  alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 20,
recante  ulteriori  provvidenze per la prosecuzione dell'attivita' di
ripristino  e  di  ricostruzione  delle  opere e dei beni colpiti dal
sisma del 19 settembre 1979";
      o) legge  regionale  21 gennaio 1987, n. 6, recante: "Ulteriore
proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 22 aprile 1985,
n.  20, relativa alle provvidenze per la prosecuzione delle attivita'
di  ripristino e ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 19
settembre 1979, gia' differiti con la legge regionale 12 agosto 1986,
n. 29";
      p) legge regionale 27 novembre 1989, n. 38, recante: "Programma
di  alienazione  degli  alloggi  di  proprieta'  degli  istituti  per
l'edilizia residenziale pubblica";
      q) legge  regionale  23  marzo 1995, n. 13, recante: "Ulteriore
proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 1o luglio 1981,
n.  34  e  20 agosto  1987,  n.  41,  sulle attivita' di ripristino e
ricostruzione  delle  opere  e  dei  beni  colpiti  dal  sisma del 19
settembre  1979  e  successivi,  e  fissazione  del  termine  per  la
concedibilita'  delle  provvidenze  previste  a  seguito degli eventi
sismici del 1984 e 1985";
      r) legge  regionale  25  marzo  1996,  n. 7 recante: "Ulteriore
proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 20 agosto 1987,
n.  41  e  23  marzo  1995,  n.  13,  sulle attivita' di ripristino e
ricostruzione  delle  opere  e  dei  beni  colpiti  dal  sisma del 19
settembre 1979 e successivi.
    2. Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge sono
abrogati:
      a) gli  articoli  dall'1  al 13 della legge regionale 22 aprile
1985,  n.  20,  recante:  "Ulteriori  provvidenze per la prosecuzione
dell'attivita'  di  ripristino  e  di ricostruzione delle opere e dei
beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979";
      b) gli  articoli  1,  3,  4 e 5 della legge regionale 13 maggio
1997,  n.  19,  recante:  "Ulteriori modificazioni di alcuni articoli
delle  leggi regionali 1o luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e
23  marzo  1995, n. 13, sulle attivita' di ripristino e ricostruzione
delle  opere  e  dei  beni  colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e
successivi".