Art. 7.
                 Edilizia agevolata e sovvenzionata
    1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge e'
abrogata la seguente legge regionale in materia di edilizia agevolata
e sovvenzionata:
      a) legge regionale 2 agosto 1974, n. 45, recante: "Stralcio del
piano  regionale  di  sviluppo 1973-1975. Contributi ai comuni e agli
altri  enti  locali  minori non territoriali, per la realizzazione di
interventi  di  restauro  e di conservazione di complessi edilizi nei
centri storici".