Art. 7. Edilizia agevolata e sovvenzionata 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la seguente legge regionale in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata: a) legge regionale 2 agosto 1974, n. 45, recante: "Stralcio del piano regionale di sviluppo 1973-1975. Contributi ai comuni e agli altri enti locali minori non territoriali, per la realizzazione di interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici".