Art. 8. Risorse idriche 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la seguente legge regionale in materia di risorse idriche: a) legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9, recante: "Norme integrative e di attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, relative allo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti".