Art. 8.
                           Risorse idriche
    1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge e'
abrogata la seguente legge regionale in materia di risorse idriche:
      a) legge  regionale  22 gennaio  1979,  n.  9,  recante: "Norme
integrative  e  di  attuazione  della  legge  10 maggio 1976, n. 319,
relative  allo  smaltimento  dei  rifiuti  liquidi  sul  suolo  e nel
sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle acque sotterranee dagli
inquinamenti".