Art. 9. Lavori pubblici 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di lavori pubblici: a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 11, recante: "Esercizio delle funzioni in materia di urbanistica, viabilita', acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale"; b) legge regionale 21 maggio 1974, n. 36, recante: "Integrazione e modifiche della legge 28 gennaio 1974, n. 10, relativa a provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali"; c) legge regionale 14 agosto 1974, n. 49, recante: "Contributo al comune di Perugia per il restauro e la manutenzione straordinaria del Palazzo di giustizia"; d) legge regionale 20 marzo 1975, n. 14, recante: "Contributo alle province di Perugia e Terni e al comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone. Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10. Rinvio da parte del governo. Riadozione"; e) legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, recante: "Concessione di contributo al comune di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per attivita' culturali e sportive e al comune di Perugia per la realizzazione del Palazzo dei congressi"; f) legge regionale 23 gennaio 1976, n. 8, recante: "Provvedimento per agevolare la esecuzione di opere pubbliche dei comuni di Perugia e di Orvieto. Modifica della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10"; g) legge regionale 12 maggio 1976, n. 23, recante: "Contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche"; h) legge regionale 30 giugno 1976, n. 28, recante: "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, concernente: "Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali "; i) legge regionale 27 gennaio 1978, n. 5, recante: "Modifica della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, concernente: "Concessione contributo al comune di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per attivita' culturali e sportive ed al comune di Perugia per la realizzazione del Palazzo dei congressi ". 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli dall'1 al 10 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, recante: "Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali".