Art. 9.
                           Lavori pubblici
    1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti leggi regionali in materia di lavori pubblici:
      a) legge  regionale  19 luglio 1972, n. 11, recante: "Esercizio
delle  funzioni  in  materia  di urbanistica, viabilita', acquedotti,
lavori pubblici di interesse regionale";
      b) legge   regionale   21   maggio   1974,   n.   36,  recante:
"Integrazione  e  modifiche  della  legge  28  gennaio  1974,  n. 10,
relativa  a  provvedimenti  per  agevolare  la  esecuzione  di  opere
pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli
enti locali";
      c) legge  regionale 14 agosto 1974, n. 49, recante: "Contributo
al  comune di Perugia per il restauro e la manutenzione straordinaria
del Palazzo di giustizia";
      d) legge  regionale  20 marzo 1975, n. 14, recante: "Contributo
alle  province di Perugia e Terni e al comune di Spoleto per le spese
di  investimento  sostenute  allo  scopo  di  sviluppare e potenziare
l'autotrasporto extraurbano di persone. Modifica alla legge regionale
28 gennaio 1974, n. 10. Rinvio da parte del governo. Riadozione";
      e) legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, recante: "Concessione
di  contributo  al  comune  di  Terni per il programma riguardante la
realizzazione  di  strutture  di  interesse  regionale, per attivita'
culturali  e sportive e al comune di Perugia per la realizzazione del
Palazzo dei congressi";
      f) legge   regionale   23   gennaio   1976,   n.   8,  recante:
"Provvedimento  per  agevolare  la  esecuzione di opere pubbliche dei
comuni  di  Perugia  e  di  Orvieto.  Modifica  della legge regionale
28 gennaio 1974, n. 10";
      g) legge  regionale 12 maggio 1976, n. 23, recante: "Contributi
agli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche";
      h) legge  regionale  30 giugno 1976, n. 28, recante: "Modifiche
ed  integrazioni  della  legge  regionale  28  gennaio  1974,  n. 10,
concernente:  "Provvedimenti  per  agevolare  la  esecuzione di opere
pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli
enti locali ";
      i) legge  regionale  27  gennaio 1978, n. 5, recante: "Modifica
della   legge   regionale   28 aprile   1975,   n.  25,  concernente:
"Concessione   contributo   al  comune  di  Terni  per  il  programma
riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per
attivita'  culturali  e  sportive  ed  al  comune  di  Perugia per la
realizzazione del Palazzo dei congressi ".
    2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogati  gli  articoli dall'1 al 10 della legge regionale 28 gennaio
1974,  n.  10, recante: "Provvedimenti per agevolare la esecuzione di
opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse
degli enti locali".