Art. 2. R i m b o r s i 1. Il rimborso, previo parere favorevole del centro regionale di riferimento per i trapianti, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 409, e' disposto e liquidato dall'Unita' sanitaria locale nel cui ambito e' ricompreso il comune di residenza del richiedente. 2. Il rimborso riguarda le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'effettuazione dell'intervento di trapianto, degli esami preliminari, clinici ed immunologici, dei controlli e degli eventuali interventi successivi.