Art. 2.
                           R i m b o r s i
    1. Il  rimborso, previo parere favorevole del centro regionale di
riferimento  per  i  trapianti,  istituito ai sensi dell'art.  11 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 1977, n. 409, e'
disposto  e  liquidato dall'Unita' sanitaria locale nel cui ambito e'
ricompreso il comune di residenza del richiedente.
    2. Il  rimborso  riguarda  le  spese  di  viaggio  e di soggiorno
sostenute  per  l'effettuazione  dell'intervento  di trapianto, degli
esami  preliminari,  clinici  ed  immunologici, dei controlli e degli
eventuali interventi successivi.