Art. 3.
                          Spese di viaggio
    1.  In  caso  di utilizzazione dei mezzi di pubblico trasporto e'
rimborsato  l'intero  prezzo  del  biglietto  in  seconda classe o in
classe turistica, a seconda del mezzo usato, per il richiedente e per
un accompagnatore.
    2.  In  caso  di  utilizzazione  di autovettura privata spetta il
rimborso  delle  spese di viaggio in misura di un quinto del costo di
un  litro  di  benzina  super  vigente nel tempo, per ogni chilometro
percorso  debitamente documentato a percorrere la distanza piu' breve
tra  il  luogo di residenza del richiedente e quello dove si trova la
struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento.