Art. 3. Spese di viaggio 1. In caso di utilizzazione dei mezzi di pubblico trasporto e' rimborsato l'intero prezzo del biglietto in seconda classe o in classe turistica, a seconda del mezzo usato, per il richiedente e per un accompagnatore. 2. In caso di utilizzazione di autovettura privata spetta il rimborso delle spese di viaggio in misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso debitamente documentato a percorrere la distanza piu' breve tra il luogo di residenza del richiedente e quello dove si trova la struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento.