Art. 4.
                         Spese di soggiorno
    1. Le  spese  di  soggiorno  sostenute  dal richiedente e dal suo
accompagnatore  nella localita' sede della struttura sanitaria scelta
per   l'esecuzione  dell'intervento,  debitamente  documentate,  sono
rimborsate  in  misura  non superiore all'ottanta per cento del costo
dell'albergo e dei pasti, tenuto conto della categoria dell'esercizio
e secondo criteri stabiliti dall'Unita' sanitaria locale competente.