Art. 4. Spese di soggiorno 1. Le spese di soggiorno sostenute dal richiedente e dal suo accompagnatore nella localita' sede della struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento, debitamente documentate, sono rimborsate in misura non superiore all'ottanta per cento del costo dell'albergo e dei pasti, tenuto conto della categoria dell'esercizio e secondo criteri stabiliti dall'Unita' sanitaria locale competente.