Art. 4. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 30 milioni per l'anno 1999, si fa fronte nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo 20 denominato "Spese di rappresentanza, manifestazioni e celebrazioni pubbliche" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 2. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 e' determinato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 23 novembre 1999 GALAN