Art. 4.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificabili  in  lire  30  milioni  per  l'anno 1999, si fa fronte
nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  al  capitolo 20 denominato
"Spese  di  rappresentanza,  manifestazioni e celebrazioni pubbliche"
iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.
    2.  Per  gli  esercizi  successivi  al  1999, lo stanziamento del
capitolo di cui al comma 1 e' determinato ai sensi dell'art. 32 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 23 novembre 1999
                                GALAN