Art. 11 Vendita dei titoli di viaggio (art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998) 1. Il gestore pone in vendita i titoli di viaggio secondo le modalita' indicate nella carta dei servizi, nel rispetto del sistema tariffario ivi descritto nonche' della disciplina tariffaria di cui all'art. 19-bis della legge regionale n. 42/1998. 2. Il gestore garantisce la vendita di tutte le tipologie dei titoli di viaggio tramite una rete con caratteristiche ed estensione tali da garantire anche i punti di vendita presenziati. 3. Nel caso in cui alla stazione o fermata non sia presente una biglietteria aperta in orario d'esercizio oppure un sistema di emissione automatica, il gestore garantisce la vendita a bordo del biglietto di corsa semplice. 4. La vendita del biglietto di cui al comma 3 e' soggetta ad eventuale maggiorazione del prezzo, nel limite dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 5, della legge regionale n. 42/1998.