Art. 11 
 
                    Vendita dei titoli di viaggio 
     (art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998) 
 
  1. Il gestore pone in  vendita  i  titoli  di  viaggio  secondo  le
modalita' indicate nella carta dei servizi, nel rispetto del  sistema
tariffario ivi descritto nonche' della disciplina tariffaria  di  cui
all'art. 19-bis della legge regionale n. 42/1998. 
  2. Il gestore garantisce la  vendita  di  tutte  le  tipologie  dei
titoli di viaggio tramite una rete con caratteristiche ed  estensione
tali da garantire anche i punti di vendita presenziati. 
  3. Nel caso in cui alla stazione o fermata  non  sia  presente  una
biglietteria aperta  in  orario  d'esercizio  oppure  un  sistema  di
emissione automatica, il gestore garantisce la vendita  a  bordo  del
biglietto di corsa semplice. 
  4. La vendita del biglietto di  cui  al  comma  3  e'  soggetta  ad
eventuale maggiorazione del prezzo, nel limite  dell'importo  massimo
stabilito dagli enti competenti, ai sensi dell'art. 19-bis, comma  5,
della legge regionale n. 42/1998.