Art. 12 Modalita' di effettuazione del servizio (art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998) 1. I conduttori dei mezzi sono tenuti: a) ad effettuare la sosta dei mezzi alle fermate o stazioni segnalate consentendo la regolare salita e discesa quando vi siano passeggeri a terra in attesa ed ogniqualvolta la fermata venga richiesta a bordo; b) ad osservare modalita' di guida idonee ad assicurare la buona qualita' del servizio di trasporto e ad effettuare gli spostamenti a porte chiuse, aprendo queste ultime solo a mezzi fermi e richiudendole dopo aver controllato la regolare salita e discesa dei passeggeri. 2. Il personale dipendente e' tenuto: a) ad osservare un comportamento corretto nei confronti dell'utenza; b) ad esporre il cartellino identificativo e ad indossare la divisa aziendale. 3. Il gestore assicura il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.