Art. 12 
 
               Modalita' di effettuazione del servizio 
     (art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998) 
 
  1. I conduttori dei mezzi sono tenuti: 
      a) ad effettuare la sosta dei mezzi  alle  fermate  o  stazioni
segnalate consentendo la regolare salita e discesa  quando  vi  siano
passeggeri a terra  in  attesa  ed  ogniqualvolta  la  fermata  venga
richiesta a bordo; 
      b) ad osservare modalita' di  guida  idonee  ad  assicurare  la
buona  qualita'  del  servizio  di  trasporto  e  ad  effettuare  gli
spostamenti a porte chiuse, aprendo queste ultime solo a mezzi  fermi
e richiudendole dopo aver controllato la regolare  salita  e  discesa
dei passeggeri. 
  2. Il personale dipendente e' tenuto: 
      a)  ad  osservare  un  comportamento  corretto  nei   confronti
dell'utenza; 
      b) ad esporre il cartellino identificativo e  ad  indossare  la
divisa aziendale. 
  3. Il gestore assicura il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1
e 2.