Art. 16 
Apposizione  sui  mezzi  del  marchio  identificativo  regionale  del
  settore di trasporti pubblici locali (art. 23, comma 1, lettera  g)
  legge regionale n. 42/1998). 
  1. il marchio identificativo regionale del  settore  dei  trasporti
pubblici locali, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a
centimetri  20  di  altezza,  e'  apposto,  esternamente,  sulle  due
fiancate di ciascuna vettura con cabina di guida.