Art. 16 Apposizione sui mezzi del marchio identificativo regionale del settore di trasporti pubblici locali (art. 23, comma 1, lettera g) legge regionale n. 42/1998). 1. il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 20 di altezza, e' apposto, esternamente, sulle due fiancate di ciascuna vettura con cabina di guida.