Art. 18 
Modalita' di accesso  del  personale  incaricato  delle  funzioni  di
  vigilanza  alle  vetture,  ai  depositi,  alle  officine   e   alla
  documentazione (art. 23, comma 1, lettera  i)  legge  regionale  n.
  42/1998). 
  1. Il personale preposto all'esercizio delle funzioni di  vigilanza
di cui all'art. 24 legge regionale n.  42/1998,  dotato  di  apposita
tessera di  riconoscimento,  ha  facolta'  di  prendere  visione  dei
documenti del gestore  relativi  ai  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, nonche' di accedere ai  mezzi  e  alle  vetture  dei  servizi
sostitutivi previsti in orario, alle officine, agli  uffici  ed  alle
sedi aziendali, nel rispetto delle norme sulla sicurezza  dei  luoghi
di lavoro. 
  2. In presenza di sistemi centralizzati di controllo dei mezzi  che
effettuano il servizio, il gestore garantisce  alla  Regione  e  agli
altri enti preposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 24 della  legge
regionale n. 42/1998 l'accesso «in remoto» alle banche dati aziendali
per le finalita' di cui al Capo III del presente regolamento.