Art. 18 Modalita' di accesso del personale incaricato delle funzioni di vigilanza alle vetture, ai depositi, alle officine e alla documentazione (art. 23, comma 1, lettera i) legge regionale n. 42/1998). 1. Il personale preposto all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 24 legge regionale n. 42/1998, dotato di apposita tessera di riconoscimento, ha facolta' di prendere visione dei documenti del gestore relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, nonche' di accedere ai mezzi e alle vetture dei servizi sostitutivi previsti in orario, alle officine, agli uffici ed alle sedi aziendali, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 2. In presenza di sistemi centralizzati di controllo dei mezzi che effettuano il servizio, il gestore garantisce alla Regione e agli altri enti preposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 42/1998 l'accesso «in remoto» alle banche dati aziendali per le finalita' di cui al Capo III del presente regolamento.