Art. 20 Criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell'utenza (art. 23, comma 1, lettera l) legge regionale n. 42/1998). 1. Il gestore effettua l'indagine della soddisfazione dell'utenza dei servizi programmati con riferimento ai seguenti fattori di qualita': a) sicurezza del mezzo; b) regolarita' del servizio; c) pulizia e condizioni igieniche del mezzo, delle fermate o stazioni nonche' dei locali aperti all'utenza; d) comfort del viaggio a bordo e nelle fermate o stazioni; e) servizi per i disabili; f) informazione alla clientela; g) aspetti relazionali e di comunicazione; h) livello di servizio commerciale e di interazione con l'utenza; i) integrazione modale; l) attenzione all'ambiente; m) servizi aggiuntivi a bordo e nelle fermate o stazioni. 2. L'indagine di cui al comma 1 e' effettuata almeno una volta all'anno, sulla base dei criteri tecnico-metodologici stabiliti con apposito provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti.