Art. 22 Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005 1. La rubrica dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale 31 gennaio 2005, n. 8/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto su ferro e suoi sostitutivi.) e' sostituito dal seguente: Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali». 2. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale dell'8/R/2005 e' sostituito dal seguente: «1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 23, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 42/1998, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 33 di altezza, e' apposto, sulle due fiancate esterne di ogni singolo treno acquistato o ristrutturato con contributi della Regione, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente.». 3. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 8/R/2005 e' abrogato.