Art. 22 
 
Modifiche  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della   giunta
                        regionale n. 8/R/2005 
 
  1. La rubrica dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  giunta
regionale  31  gennaio  2005,  n.  8/R  (Regolamento  di   attuazione
dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42  (Norme  per
il trasporto pubblico locale) e successive  modifiche.  Trasporto  su
ferro e  suoi  sostitutivi.)  e'  sostituito  dal  seguente:  Marchio
identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali». 
  2. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  giunta
regionale dell'8/R/2005 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il marchio identificativo regionale del settore  dei  trasporti
pubblici locali di cui all'art. 23, comma 1, lettera g)  della  legge
regionale n. 42/1998,  riprodotto  a  colori  e  con  dimensione  non
inferiore a centimetri 33 di altezza, e' apposto, sulle due  fiancate
esterne  di  ogni  singolo  treno  acquistato  o  ristrutturato   con
contributi della Regione, in modo consequenziale al logo del soggetto
esercente.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  giunta
regionale n. 8/R/2005 e' abrogato.