Art. 5 Informazione a terra (art. 23, comma 1, lettera b) legge regionale n. 42/1998) 1. Presso ciascuna stazione o fermata, anche se provvisoria, il gestore espone per ogni linea e ad ogni fermata o stazione: a) gli orari aggiornati ad ogni variazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2; b) gli indicatori di percorso delle linee passanti dalla fermata o stazione, con indicazione delle singole fermate o stazioni e delle principali interconnessioni con altre linee o con altri servizi di trasporto o con parcheggi presenti lungo il percorso delle linee stesse, individuate mediante simboli grafici di immediata comprensione; c) relativamente alla vendita dei titoli di viaggio, l'indicazione relativa all'ubicazione e all'orario di apertura dei punti vendita esterni, alternativi o sostitutivi alla biglietteria o ai sistemi di emissione automatica presenti nella stazione o fermata e posti entro il limite di 500 metri dalla stazione o fermata stessa; d) l'indicazione della possibilita' di acquistare il titolo di viaggio a bordo del mezzo secondo quanto previsto all'art. 11, commi 3 e 4; e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza; f) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali, approvato con deliberazione della Giunta regionale; g) il numero del servizio informazioni del gestore e l'indicazione del sito internet aziendale; h) il sistema tariffario vigente; i) le modalita' di convalida dei titoli di viaggio e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio; l) l'indicazione del diritto al rimborso dei titoli di viaggio, nei casi previsti all'art. 15, nonche' le modalita' di inoltro della relativa richiesta; m) un estratto contenente in ogni caso le indicazioni relative all'offerta commerciale, alle condizioni di viaggio e alle relazioni con l'utenza. 2. Nelle stazioni o fermate ove siano presenti sistemi acustici o visivi che indicano dinamicamente gli arrivi e le partenze, non sussiste l'obbligo di esposizione degli orari di cui al comma 1 lettera a). In tal caso il gestore e' comunque tenuto ad esporre l'orario di passaggio alla fermata o stazione della prima e dell'ultima corsa, nonche' la frequenza delle corse per fasce orarie. 3. Il gestore comunica tempestivamente all'utenza la soppressione, anche temporanea, di una o piu' fermate o stazioni mediante l'esposizione di apposito avviso, con l'indicazione della stazione o fermata operativa piu' vicina.