Art. 5 
 
                        Informazione a terra 
      (art. 23, comma 1, lettera b) legge regionale n. 42/1998) 
 
  1. Presso ciascuna stazione o fermata,  anche  se  provvisoria,  il
gestore espone per ogni linea e ad ogni fermata o stazione: 
    a) gli orari aggiornati ad ogni variazione,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 2; 
    b) gli indicatori di percorso delle linee passanti dalla  fermata
o stazione, con indicazione delle singole fermate o stazioni e  delle
principali interconnessioni con altre linee o con  altri  servizi  di
trasporto o con parcheggi presenti  lungo  il  percorso  delle  linee
stesse,   individuate   mediante   simboli   grafici   di   immediata
comprensione; 
    c)  relativamente   alla   vendita   dei   titoli   di   viaggio,
l'indicazione relativa all'ubicazione e all'orario  di  apertura  dei
punti vendita esterni, alternativi o sostitutivi alla biglietteria  o
ai sistemi di emissione automatica presenti nella stazione o  fermata
e posti entro il limite di 500 metri dalla stazione o fermata stessa; 
    d) l'indicazione della possibilita' di acquistare  il  titolo  di
viaggio a bordo del mezzo secondo quanto previsto all'art. 11,  commi
3 e 4; 
    e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza; 
    f) il marchio identificativo regionale del settore dei  trasporti
pubblici locali, approvato con deliberazione della Giunta regionale; 
    g)  il  numero  del   servizio   informazioni   del   gestore   e
l'indicazione del sito internet aziendale; 
    h) il sistema tariffario vigente; 
    i) le modalita' di convalida dei titoli di viaggio e le  sanzioni
applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio; 
    l) l'indicazione del diritto al rimborso dei titoli  di  viaggio,
nei casi previsti all'art. 15, nonche' le modalita' di inoltro  della
relativa richiesta; 
    m) un estratto contenente in ogni caso  le  indicazioni  relative
all'offerta commerciale, alle condizioni di viaggio e alle  relazioni
con l'utenza. 
  2. Nelle stazioni o fermate ove siano presenti sistemi  acustici  o
visivi che indicano dinamicamente  gli  arrivi  e  le  partenze,  non
sussiste l'obbligo di esposizione degli  orari  di  cui  al  comma  1
lettera a). In tal caso il gestore  e'  comunque  tenuto  ad  esporre
l'orario  di  passaggio  alla  fermata  o  stazione  della  prima   e
dell'ultima corsa, nonche' la frequenza delle corse per fasce orarie. 
  3. Il gestore comunica tempestivamente all'utenza la  soppressione,
anche  temporanea,  di  una  o  piu'  fermate  o  stazioni   mediante
l'esposizione di apposito avviso, con l'indicazione della stazione  o
fermata operativa piu' vicina.