Art. 6 
 
                        Informazione a bordo 
      (art. 23, comma 1, lettera b) legge regionale n. 42/1998) 
 
  1. Il gestore espone, in  almeno  due  punti  all'interno  di  ogni
mezzo: 
    a)  gli  indicatori  di  percorso  relativi   alla   linea,   con
l'indicazione delle fermate e dei principali nodi di scambio; 
    b)  l'estratto  del  sistema  tariffario  applicato  nonche'   le
modalita' dell'eventuale acquisto a bordo del  mezzo  del  titolo  di
viaggio, ove previsto ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4; 
    c) le modalita' di convalida dei titoli di viaggio; 
    d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di
viaggio; 
    e) il numero verde regionale per i' reclami dell'utenza; 
    f) il marchio identificativo regionale del settore dei  trasporti
pubblici locali, approvato con deliberazione della Giunta regionale; 
    g) l'indicazione dei luoghi e delle  modalita'  di  consultazione
della carta dei servizi indicati all'art. 3, comma 1); 
    h)  il  numero  del   servizio   informazioni   del   gestore   e
l'indicazione del sito internet del medesimo; 
    i) l'indicazione del diritto al rimborso del  titolo  di  viaggio
nei casi previsti dall'art. 15, nonche' le modalita' di inoltro della
relativa richiesta. 
  2. Attraverso l'utilizzo di spazi espositivi o di mezzi acustici  o
visivi a bordo di ogni mezzo, il gestore assicura la divulgazione  di
tutte le  iniziative,  promosse  dalle  istituzioni  o  dalle  stessa
azienda,  finalizzate  ad  incoraggiare  l'utilizzo   del   trasporto
pubblico.