Art. 6 Informazione a bordo (art. 23, comma 1, lettera b) legge regionale n. 42/1998) 1. Il gestore espone, in almeno due punti all'interno di ogni mezzo: a) gli indicatori di percorso relativi alla linea, con l'indicazione delle fermate e dei principali nodi di scambio; b) l'estratto del sistema tariffario applicato nonche' le modalita' dell'eventuale acquisto a bordo del mezzo del titolo di viaggio, ove previsto ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4; c) le modalita' di convalida dei titoli di viaggio; d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio; e) il numero verde regionale per i' reclami dell'utenza; f) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali, approvato con deliberazione della Giunta regionale; g) l'indicazione dei luoghi e delle modalita' di consultazione della carta dei servizi indicati all'art. 3, comma 1); h) il numero del servizio informazioni del gestore e l'indicazione del sito internet del medesimo; i) l'indicazione del diritto al rimborso del titolo di viaggio nei casi previsti dall'art. 15, nonche' le modalita' di inoltro della relativa richiesta. 2. Attraverso l'utilizzo di spazi espositivi o di mezzi acustici o visivi a bordo di ogni mezzo, il gestore assicura la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni o dalle stessa azienda, finalizzate ad incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.