Art. 7 Diario di regolarita' del servizio (art. 23, comma 1, lettera c), legge regionale n. 42/1998) 1. Il gestore redige il diario di regolarita' del servizio e lo rende disponibile per la visione presso la sede legale o altra sede preventivamente comunicata con modalita' telematiche in grado di attestare l'avvenuta consegna agli enti competenti alla vigilanza. 2. Il diario di regolarita' del servizio contiene informazioni relative alla produzione ed alla qualita' del servizio offerto, anche al fine di verificarne la rispondenza con gli standard e gli obiettivi indicati nella carta dei servizi. 3. Le informazioni di cui al comma 2 comprendono in ogni caso: a) il codice della corsa interessata, con indicazione del numero aziendale del mezzo utilizzato; b) l'attribuzione del mezzo alla linea interessata; c) la descrizione dello scostamento e dell'eventuale intervento sostitutivo messo in atto, con le seguenti specificazioni: 1) non effettuazione della corsa, in tutto o in parte; 2) effettuazione di corse aggiuntive, su tutto il percorso o parte di esso; 3) cambio di percorso, in tutto o in parte; 4) intervento di un mezzo di scorta; 5) indicazione del tempo di ripristino; d) l'entita' dello scostamento, con l'indicazione di: 1) chilometri di percorso aggiuntivi o non effettuati; 2) ore di servizio aggiuntive o non effettuate; e) la descrizione delle motivazioni dello scostamento, articolate in cause imputabili al gestore o ad eventi esterni. 4. Il gestore trasmette, con modalita' telematiche, il diario di regolarita' del servizio all'osservatorio per la mobilita' ed i trasporti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 42/1998, nonche' agli enti indicati al titolo III della medesima legge regionale, ove richiesto dagli stessi. 5. Le informazioni di cui al comma 2 sono descritte con i codici utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio di cui al comma 4.