Art. 7 
 
                 Diario di regolarita' del servizio 
     (art. 23, comma 1, lettera c), legge regionale n. 42/1998) 
 
  1. Il gestore redige il diario di regolarita'  del  servizio  e  lo
rende disponibile per la visione presso la sede legale o  altra  sede
preventivamente comunicata con  modalita'  telematiche  in  grado  di
attestare l'avvenuta consegna agli enti competenti alla vigilanza. 
  2. Il diario di  regolarita'  del  servizio  contiene  informazioni
relative alla produzione ed alla qualita' del servizio offerto, anche
al fine  di  verificarne  la  rispondenza  con  gli  standard  e  gli
obiettivi indicati nella carta dei servizi. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 comprendono in ogni caso: 
    a) il codice della corsa interessata, con indicazione del  numero
aziendale del mezzo utilizzato; 
    b) l'attribuzione del mezzo alla linea interessata; 
    c) la descrizione dello scostamento e  dell'eventuale  intervento
sostitutivo messo in atto, con le seguenti specificazioni: 
      1) non effettuazione della corsa, in tutto o in parte; 
      2) effettuazione di corse aggiuntive, su tutto  il  percorso  o
parte di esso; 
      3) cambio di percorso, in tutto o in parte; 
      4) intervento di un mezzo di scorta; 
      5) indicazione del tempo di ripristino; 
    d) l'entita' dello scostamento, con l'indicazione di: 
      1) chilometri di percorso aggiuntivi o non effettuati; 
      2) ore di servizio aggiuntive o non effettuate; 
    e) la descrizione delle motivazioni dello scostamento, articolate
in cause imputabili al gestore o ad eventi esterni. 
  4. Il gestore trasmette, con modalita' telematiche,  il  diario  di
regolarita' del servizio  all'osservatorio  per  la  mobilita'  ed  i
trasporti di cui  all'art.  21  della  legge  regionale  n.  42/1998,
nonche' agli  enti  indicati  al  titolo  III  della  medesima  legge
regionale, ove richiesto dagli stessi. 
  5. Le informazioni di cui al comma 2 sono descritte  con  i  codici
utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio di cui al comma 4.