Art. 9 
 
           Efficienza dei mezzi e degli impianti accessori 
     (art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998) 
 
  1. Fermi restando gli obblighi ad esso derivanti dalla normativa in
materia  di  sicurezza  della  circolazione,  il  gestore  garantisce
l'efficienza dei mezzi secondo gli standard qualitativi previsti  dal
contratto di servizio e, in  particolare,  provvede  a  mantenere  in
condizioni di regolare funzionamento gli impianti accessori  presenti
sui mezzi, quali indicatori acustici e visivi, pedane per  la  salita
dei portatori di handicap, climatizzatore, macchine  obliteratrici  e
supporti di sostegno.