Art. 9 Efficienza dei mezzi e degli impianti accessori (art. 23, comma 1, lettera e), legge regionale n. 42/1998) 1. Fermi restando gli obblighi ad esso derivanti dalla normativa in materia di sicurezza della circolazione, il gestore garantisce l'efficienza dei mezzi secondo gli standard qualitativi previsti dal contratto di servizio e, in particolare, provvede a mantenere in condizioni di regolare funzionamento gli impianti accessori presenti sui mezzi, quali indicatori acustici e visivi, pedane per la salita dei portatori di handicap, climatizzatore, macchine obliteratrici e supporti di sostegno.