Art. 2 Partecipazione e municipi 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la presente legge prevede che alle comunita' di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000 , lo Statuto del Comune di Valsamoggia puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.