Art. 2 
 
                      Partecipazione e municipi 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto  legislativo  n.
267 del 2000, la presente legge prevede che alle comunita' di origine
o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione
e di decentramento dei servizi. 
  2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto  legislativo  n.  267  del
2000  ,  lo  Statuto  del  Comune  di  Valsamoggia   puo'   prevedere
l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine  o
di  alcune  di  esse.  Statuto   e   regolamento   comunali   possono
disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi,  prevedendo
anche  organi   eletti   a   suffragio   universale   diretto.   Agli
amministratori dei municipi si applica  la  disciplina  sullo  status
degli amministratori locali, di cui  al  titolo  III,  capo  IV,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque  nei  limiti  previsti
dalla legge statale.