Art. 4 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
  1. L'istituzione del Comune di Valsamoggia non  priva  i  territori
montani dei benefici e degli  interventi  speciali  per  la  montagna
stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e  regionali.  Ai
fini dell'attuazione della legge regionale  20  gennaio  2004,  n.  2
(Legge per la montagna)  e  in  parziale  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  1,  comma  5  della  suddetta  legge,  il  Comune   di
Valsamoggia e'  definito  montano  limitatamente  ai  suoi  territori
individuati come zone montane dalla Giunta regionale con  la  propria
deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n.  2
del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione
e alla superficie dei suddetti territori. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, salvo  anticipato  scioglimento
dell'Unione o  salvo  ampliamento  del  suo  ambito  territoriale  in
conformita' alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure  per
assicurare il  governo  territoriale  delle  funzioni  amministrative
secondo   i   principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   ed
adeguatezza),  sono  delegate  al  Comune  di  Valsamoggia  tutte  le
funzioni regionali gia' delegate all'Unione di Comuni della Valle del
Samoggia  in  materia  di  sviluppo  della  montagna,  quali   quelle
concernenti  agricoltura,  forestazione  ed  assetto   idrogeologico,
unitamente al relativo personale. Il Comune di Valsamoggia: 
    a) esercitera' tali funzioni anche per il territorio  del  Comune
di Monte San Pietro con il quale dovra'  coordinarsi  preventivamente
attraverso un Comitato permanente dei Sindaci; 
    b) sara' destinatario delle eventuali risorse statali e regionali
gia' destinate all'Unione di Comuni  della  Valle  del  Samoggia  per
l'esercizio di tali funzioni, quali quelle  erogate  ai  sensi  degli
articoli 17 e 21 bis della legge regionale  30  giugno  2008,  n.  10
(Misure    per    il     riordino     territoriale,     l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni),  nonche'
dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale n. 2 del 2004. 
  3. In caso di scioglimento dell'Unione di Comuni  della  Valle  del
Samoggia, il Comune di Valsamoggia ed il Comune di Monte  San  Pietro
disciplineranno gli aspetti successori  inerenti  alla  gestione  dei
servizi associati. In mancanza di tale disciplina condivisa, i Comuni
succederanno all'Unione  Valle  del  Samoggia  in  tutti  i  rapporti
giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione
alle obbligazioni si  applicheranno  i  principi  della  solidarieta'
attiva e passiva. 
  4. Dalla data  dell'eventuale  ampliamento  dell'Unione  di  Comuni
della Valle del Samoggia agli altri Comuni  dell'ambito  territoriale
di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, le  funzioni  di  cui  al
comma 2 sono  delegate  all'Unione  stessa,  unitamente  al  relativo
personale; all'Unione spettano altresi' le  risorse  finanziarie  per
l'esercizio delle funzioni richiamate al comma 2. 
  5. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal  processo
di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza  regionale
ed il concreto impatto del processo di fusione sui  cittadini,  sugli
enti pubblici e sulle imprese, e' istituito senza costi aggiuntivi  a
carico del bilancio regionale un Osservatorio regionale del  processo
di fusione dei Comuni, di cui fanno parte funzionari del nuovo Comune
e funzionari regionali. La Giunta regionale, con proprio atto: 
    a)  regola  le  modalita'  di  funzionamento  e  la  composizione
dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione  di  funzionari
di altre amministrazioni, sulla base  di  accordi  con  i  competenti
organi; 
    b) disciplina  i  compiti  dell'Osservatorio,  dando  prioritario
rilievo alla ricognizione delle criticita' di natura  amministrativa,
burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti
di congrue soluzioni operative; 
    c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi  di
governo della Regione e del nuovo Comune.