Art. 5 
 
                        Contributi regionali 
 
  1.  Nel  rispetto,  ed  in  parziale  aggiornamento,  dei   criteri
individuati dall'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2008, la
Regione quantifica i contributi per le fusioni  in  base  ai  criteri
della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni
e del volume complessivo delle spese correnti. 
  2. La Regione eroga al Comune di Valsamoggia un contributo  annuale
della durata complessiva di quindici anni che sara'  pari  a  705.000
euro per i primi dieci anni successivi alla fusione e pari a  210.000
euro per i successivi cinque anni. 
  3.  Al  Comune  di  Valsamoggia  viene  concesso,   a   titolo   di
compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in
conto capitale della durata di tre anni, ai sensi  dell'articolo  16,
comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari  a  300.000  euro
all'anno, che dovra' essere rendicontato di anno in anno alla Regione
stessa. 
  4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune  di
Valsamoggia: 
    a) ha  priorita'  assoluta  nei  programmi  e  nei  provvedimenti
regionali di settore che prevedono contributi  a  favore  degli  enti
locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale  n.
10 del 2008; 
    b) e' equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso  ai
contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore
riservati a forme associative di  Comuni,  ad  eccezione  che  per  i
contributi regolati dal programma di riordino territoriale. 
  5.  La  Regione,  in  armonia  con  l'evoluzione  della  disciplina
normativa  in  materia,  sostiene  il  Comune  di  Valsamoggia  anche
mediante cessione di quota del patto di  stabilita'  territoriale  di
cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilita'
territoriale   della   Regione   Emilia-Romagna),   anche   ai   fini
dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di  cui
al presente articolo.