Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Dalla data  di  istituzione  del  Comune  di  Valsamoggia  viene
nominato, per tutti gli adempimenti  necessari  e  fino  all'elezione
degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale
dell'anno 2014, un Commissario governativo, ai sensi della  normativa
statale. 
  2. I Sindaci dei Comuni di origine,  entro  il  31  dicembre  2013,
d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti  utili
per consentire la piena operativita' del Comune di Valsamoggia dal 1°
gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa  sia
in riferimento a tutti  gli  interessi  primari  dei  cittadini,  con
l'obiettivo di garantire continuita' nell'accesso alle prestazioni ed
evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. 
  3. E' istituito un organismo consultivo composto  dai  Sindaci  dei
preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con  il
Commissario governativo di cui al comma  1  e  fornire  ausilio  allo
stesso nella fase istitutiva del Comune di Valsamoggia. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 7 febbraio 2013 
 
                               ERRANI 
 
(Omissis).