Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Dalla data di istituzione del Comune di Valsamoggia viene nominato, per tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014, un Commissario governativo, ai sensi della normativa statale. 2. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operativita' del Comune di Valsamoggia dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuita' nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. 3. E' istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo di cui al comma 1 e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del Comune di Valsamoggia. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 7 febbraio 2013 ERRANI (Omissis).