Art. 14 
 
Iscrizione dell'avanzo di cassa e del  disavanzo  di  amministrazione
         nello stato di previsione dell'esercizio successivo 
 
  1. Ai sensi e con  le  modalita'  previste  dalla  l.r.  25/2001  e
successive  modifiche,  l'avanzo  di  cassa   e   il   disavanzo   di
amministrazione di cui agli articoli 11 e  13  della  presente  legge
vengono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa
per l'anno finanziario 2012.