Art. 14 Iscrizione dell'avanzo di cassa e del disavanzo di amministrazione nello stato di previsione dell'esercizio successivo 1. Ai sensi e con le modalita' previste dalla l.r. 25/2001 e successive modifiche, l'avanzo di cassa e il disavanzo di amministrazione di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge vengono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2012.