Art. 4 Inserimento degli articoli 4-bis e 4-ter nella legge regionale n. 5 del 2005 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2005 sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis (Disposizioni su terapie assistite dagli animali). - 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali. 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire: a) l'ambito e le modalita' di applicazione delle attivita' e terapie assistite con gli animali; b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati; c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attivita' e terapia assistita con gli animali e la loro formazione. Art. 4-ter (Accessibilita' degli animali di affezione in strutture di cura). - 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.».