Art. 4 
 
              Inserimento degli articoli 4-bis e 4-ter 
                 nella legge regionale n. 5 del 2005 
 
  1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2005 sono  inseriti
i seguenti: 
  «Art. 4-bis (Disposizioni su terapie assistite dagli animali). - 1.
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo di cui all'art.
1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e  l'utilizzo
di  nuovi  trattamenti  di  supporto  e   integrazione   delle   cure
clinico-terapeutiche, effettuate in  affiancamento  alle  terapie  di
medicina tradizionale, con impiego di animali. 
  2.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   competente   Commissione
assembleare e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli
interventi assistiti dagli animali presso l'Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire: 
    a) l'ambito e le modalita'  di  applicazione  delle  attivita'  e
terapie assistite con gli animali; 
    b)  i  protocolli  operativi  per  il   controllo   sanitario   e
comportamentale degli animali impiegati; 
    c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attivita' e
terapia assistita con gli animali e la loro formazione. 
  Art. 4-ter (Accessibilita' degli animali di affezione in  strutture
di cura). - 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
assembleare, emana apposita disciplina per  consentire  l'accesso  di
animali al seguito  del  proprietario  o  detentore  nelle  strutture
ospedaliere pubbliche e private regionali  accreditate  dal  Servizio
sanitario regionale.».