Art. 5 
 
                         Modifica all'art. 5 
                 della legge regionale n. 5 del 2005 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 5  del  2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Chi esercita le attivita'  economiche  riguardanti  animali  di
affezione di cui al comma 1, fatti  salvi  i  divieti  fissati  dalle
norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve
presentare segnalazione certificata di  inizio  attivita'  (SCIA)  al
Sindaco del Comune in cui ha sede l'attivita', indicando la tipologia
dell'attivita' svolta, le specie che possono essere  ospitate  presso
la struttura autorizzata, nonche' il nome della persona  responsabile
dell'assistenza  degli  animali,  in  possesso  di  una   qualificata
formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante  la
partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 
  4. L'autorizzazione e' rilasciata previo parere favorevole espresso
dal Servizio veterinario dell'Azienda Usl competente  per  territorio
sulle strutture e le attrezzature utilizzate per  l'attivita',  sulla
base dei requisiti minimi previsti dai  regolamenti  attuativi  della
presente legge.».