Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per il tempo  necessario  all'adeguamento  strutturale  previsto
dall'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale  n.  5  del  2005  e'
concessa una deroga certificata dagli organi competenti, comunque non
superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
  2. Le indicazioni tecniche previste dall'art. 4, comma 2-bis, della
legge regionale n. 5 del 2005 sono emanate dalla Giunta  nel  termine
di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  3. Le linee guida di cui  all'art.  4-bis,  comma  2,  della  legge
regionale n. 5 del 2005 sono definite dalla  Giunta  nel  termine  di
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  4. La disciplina prevista all'art.  4-ter,  comma  1,  della  legge
regionale n. 5 del 2005  e'  emanata  dalla  Giunta  nel  termine  di
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  5. In tutta la legge regionale n. 5 del 2005, tranne che nel  comma
1 dell'art. 1, le parole «da compagnia» sono sostituite dalle  parole
«di affezione».