Art. 8 Disposizioni finali 1. Per il tempo necessario all'adeguamento strutturale previsto dall'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale n. 5 del 2005 e' concessa una deroga certificata dagli organi competenti, comunque non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Le indicazioni tecniche previste dall'art. 4, comma 2-bis, della legge regionale n. 5 del 2005 sono emanate dalla Giunta nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Le linee guida di cui all'art. 4-bis, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2005 sono definite dalla Giunta nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. La disciplina prevista all'art. 4-ter, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005 e' emanata dalla Giunta nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. In tutta la legge regionale n. 5 del 2005, tranne che nel comma 1 dell'art. 1, le parole «da compagnia» sono sostituite dalle parole «di affezione».