Art. 2 Servizi essenziali 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2012 sono ritenuti essenziali i seguenti servizi a cui non si applica la norma medesima: a) attivita' istituzionale della Giunta regionale; b) attivita' delle strutture apicali amministrative e di diretta collaborazione del Presidente; c) attivita' della protezione civile regionale; d) servizi forestali; e) servizi del ciclo integrato delle acque; f) servizi di controllo e difesa del territorio; g) attivita' di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; h) servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali; i) servizi di genio civile; j) servizi ispettivi in generale.