Art. 2 
 
                         Servizi essenziali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n.  24  del
2012 sono ritenuti essenziali i seguenti servizi a cui non si applica
la norma medesima: 
    a) attivita' istituzionale della Giunta regionale; 
    b) attivita' delle strutture apicali amministrative e di  diretta
collaborazione del Presidente; 
    c) attivita' della protezione civile regionale; 
    d) servizi forestali; 
    e) servizi del ciclo integrato delle acque; 
    f) servizi di controllo e difesa del territorio; 
    g) attivita' di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro; 
    h) servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali; 
    i) servizi di genio civile; 
    j) servizi ispettivi in generale.