Art. 4 
 
                      Uso esclusivo con autista 
 
  1. E' consentito l'uso esclusivo delle autovetture: 
    a) al Presidente della Giunta regionale; 
    b) ai soggetti a cui si applicano le  disposizioni  di  cui  agli
articoli  2,  e  5-bis  del  decreto-legge  6  maggio  2002,  n.  83,
convertito, con  modificazioni,  in  legge  2  luglio  2002,  n.  133
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed  ulteriori
misure    per    assicurare    la    funzionalita'    degli    Uffici
dell'Amministrazione dell'interno).