Art. 5 
 
              Uso autovetture per i servizi essenziali 
 
  1. I soggetti cui e' consentito assegnare autovetture  in  uso  non
esclusivo per attivita' istituzionale della Giunta  regionale  e  per
attivita' delle relative strutture correlate ad esigenze di servizio,
sono: 
    a) gli assessori regionali; 
    b) il Capo di Gabinetto del Presidente, i Vice Capi di Gabinetto,
i Capi dipartimenti,  i  direttori  generali,  i  capi  degli  uffici
speciali e i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione  del
Presidente  come  individuati  dall'art.  4,  commi  da  2  a  5  del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
21 giugno 2002, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni. 
  2. L'utilizzazione delle autovetture da parte dei soggetti  di  cui
al comma 1 del presente articolo avviene di norma su richiesta  degli
stessi. L'ufficio competente provvede ad assegnare l'autovettura  con
l'autista nel giorno  prefissato,  avvalendosi  di  idoneo  programma
informatico il  cui  accesso  avviene  attraverso  la  rete  intranet
regionale. 
  3. Il servizio inizia e finisce dove e' ubicato l'ufficio. 
  4. Le autovetture  assegnate  ai  servizi  essenziali  in  uso  non
esclusivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere da c) a  j)  utilizzate
esclusivamente per esigenze di servizio, sono  guidate  da  personale
autorizzato alla guida.