Art. 5 Uso autovetture per i servizi essenziali 1. I soggetti cui e' consentito assegnare autovetture in uso non esclusivo per attivita' istituzionale della Giunta regionale e per attivita' delle relative strutture correlate ad esigenze di servizio, sono: a) gli assessori regionali; b) il Capo di Gabinetto del Presidente, i Vice Capi di Gabinetto, i Capi dipartimenti, i direttori generali, i capi degli uffici speciali e i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente come individuati dall'art. 4, commi da 2 a 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2002, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'utilizzazione delle autovetture da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo avviene di norma su richiesta degli stessi. L'ufficio competente provvede ad assegnare l'autovettura con l'autista nel giorno prefissato, avvalendosi di idoneo programma informatico il cui accesso avviene attraverso la rete intranet regionale. 3. Il servizio inizia e finisce dove e' ubicato l'ufficio. 4. Le autovetture assegnate ai servizi essenziali in uso non esclusivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere da c) a j) utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio, sono guidate da personale autorizzato alla guida.