Art. 11 
 
                Interventi a sostegno dei disoccupati 
                   e delle famiglie in difficolta' 
 
  1. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del  Veneto
e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che  versano  in
particolare stato di necessita' a  causa  della  grave  e  perdurante
crisi economica nazionale e internazionale, la  Giunta  regionale  e'
autorizzata a: 
    a) istituire un fondo  per  l'erogazione  di  un  contributo  per
l'impiego di disoccupati nello  svolgimento  di  lavori  di  pubblica
utilita'  presso  i  comuni  o  loro  enti  strumentali  o   societa'
partecipate, sino ad  esaurimento  dello  stanziamento  di  cui  alla
lettera a) del comma 11; 
    b) istituire un fondo per l'erogazione di contributi alle persone
e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche,  della
fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori  necessita'  economiche
individuate  dai  comuni  stessi  per   particolari   condizioni   di
difficolta'; 
    c) istituire un fondo a favore dei comuni,  per  l'erogazione  di
contributi  alle  persone  e  alle  famiglie  di  cui  al  comma   1,
finalizzati  al  pagamento  del  canone  di  affitto  dell'abitazione
principale, locata ai sensi della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431
"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti  ad
uso abitativo." e successive modificazioni; 
    d) istituire un fondo a favore  delle  famiglie  di  imprenditori
che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni  di
difficolta'  della  propria  impresa,  versano  in  gravi  condizioni
socio-economiche. 
  2. I fondi di cui al comma 1 possono essere integrati da  ulteriori
contributi  o  donazioni  erogati  da  fondazioni  o  altri  soggetti
pubblici o privati. 
  3. I  lavori  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,  a  titolo
esemplificativo,  attengono  ai  servizi  bibliotecari   e   museali,
amministrativi, di assistenza agli anziani, di  supporto  scolastico,
cimiteriali, di attivita'  di  giardinaggio  di  aree  pubbliche,  di
vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e  altri  servizi  di
competenza  comunale  o  individuati  dal  comune  a  beneficio   dei
cittadini. 
  4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto  dal
comune in relazione alle sue  esigenze  di  impiego,  e'  corrisposto
dallo stesso, al  lavoratore  sino  a  un  importo  massimo  di  euro
5.000,00 ed e' integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno
al 10 per cento del finanziamento regionale. 
  5. Il contributo di cui al comma 4 e' corrisposto a condizione  che
il lavoratore abbia un'eta' non inferiore a trentacinque anni  e  che
sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o
abbia esaurito il trattamento di disoccupazione  di  cui  all'art.  2
della legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di  riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e  successive
modificazioni, e quello della mobilita' ordinaria  e  in  deroga,  ai
sensi dell'art. 7 della legge  23  luglio  1991,  n.  223  "Norme  in
materia   di   cassa   integrazione,   mobilita',   trattamenti    di
disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'  europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato  del
lavoro" e successive modificazioni, e sia sprovvisto  di  trattamento
pensionistico. 
  6. Le risorse del fondo di cui alla lettera b)  del  comma  1  sono
erogate, per il 70 per cento ai comuni che provvedono all'istruttoria
per l'individuazione dei  beneficiari  e  per  il  30  per  cento  ad
organismi  appartenenti  alla  rete  regionale  di  solidarieta'  che
presentano progetti di assistenza alle  famiglie  secondo  i  criteri
stabiliti dalla Giunta regionale. 
  7. I criteri per l'assegnazione dei contributi alle famiglie di cui
alla lettera d) del comma 1, sono stabiliti  dalla  Giunta  regionale
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,
tenuto conto  della  vigente  normativa  comunitaria  in  materia  di
imprese in difficolta'. 
  8. I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera  a)
del comma 1, sono  stabiliti  dalla  Giunta  regionale  entro  trenta
giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la
competente commissione  consiliare  che  si  esprime  entro  quindici
giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde  dal  parere.  I
comuni, per la concessione del contributo di cui al comma 4,  possono
graduarne l'ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo
familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto. 
  9. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, la Giunta  regionale  adotta  i  criteri  e  le  modalita'  di
erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma  1  e
per l'individuazione degli organismi appartenenti alla rete regionale
di solidarieta' di cui al comma 6,  previo  parere  della  competente
commissione consiliare che si esprime  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. 
  10. Entro il mese di gennaio di ogni  anno,  i  comuni  trasmettono
alla Giunta regionale l'elenco degli occupati  dell'anno  precedente,
con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei  contributi
corrisposti ai sensi della lettera a) del comma 1,  nonche'  l'elenco
dei beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) del  comma
1. 
  11. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
sono quantificati in complessivi euro 12.368.163,57 cosi' suddivisi: 
    a) euro 5.000.000,00  a  favore  degli  interventi  di  cui  alla
lettera a) del comma 1, per l'esercizio 2013, a cui si fa fronte  con
le  risorse  allocate  nell'upb  U0244  "Politiche  del  lavoro"  del
bilancio di previsione 2013; 
    b) euro 2.800.000,00  a  favore  degli  interventi  di  cui  alla
lettera b) del comma 1, per l'esercizio 2013, a cui si fa fronte  con
le risorse allocate nell'upb  U0165  "Interventi  di  contrasto  alle
situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013; 
    c) euro 4.368.163,57  a  favore  degli  interventi  di  cui  alla
lettera c) del comma 1, per l'esercizio 2013 a cui si fa  fronte  con
le  risorse  allocate  nell'upb  U0079  "Azioni   nel   campo   delle
abitazioni" del bilancio di previsione 2013; 
    d) euro 200.000,00 a favore degli interventi di cui alla  lettera
d) del comma 1, per l'esercizio 2013  a  cui  si  fa  fronte  con  le
risorse  allocate  nell'upb  U0165  "Interventi  di  contrasto   alle
situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013.