Art. 11 Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficolta' 1. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessita' a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale e' autorizzata a: a) istituire un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilita' presso i comuni o loro enti strumentali o societa' partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 11; b) istituire un fondo per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessita' economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di difficolta'; c) istituire un fondo a favore dei comuni, per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie di cui al comma 1, finalizzati al pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale, locata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo." e successive modificazioni; d) istituire un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficolta' della propria impresa, versano in gravi condizioni socio-economiche. 2. I fondi di cui al comma 1 possono essere integrati da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati. 3. I lavori di cui alla lettera a) del comma 1, a titolo esemplificativo, attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attivita' di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini. 4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune in relazione alle sue esigenze di impiego, e' corrisposto dallo stesso, al lavoratore sino a un importo massimo di euro 5.000,00 ed e' integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale. 5. Il contributo di cui al comma 4 e' corrisposto a condizione che il lavoratore abbia un'eta' non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e successive modificazioni, e quello della mobilita' ordinaria e in deroga, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni, e sia sprovvisto di trattamento pensionistico. 6. Le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogate, per il 70 per cento ai comuni che provvedono all'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari e per il 30 per cento ad organismi appartenenti alla rete regionale di solidarieta' che presentano progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. 7. I criteri per l'assegnazione dei contributi alle famiglie di cui alla lettera d) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della vigente normativa comunitaria in materia di imprese in difficolta'. 8. I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. I comuni, per la concessione del contributo di cui al comma 4, possono graduarne l'ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto. 9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e per l'individuazione degli organismi appartenenti alla rete regionale di solidarieta' di cui al comma 6, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. 10. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli occupati dell'anno precedente, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) del comma 1, nonche' l'elenco dei beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 12.368.163,57 cosi' suddivisi: a) euro 5.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, per l'esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013; b) euro 2.800.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, per l'esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013; c) euro 4.368.163,57 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, per l'esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni" del bilancio di previsione 2013; d) euro 200.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1, per l'esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013.