Art. 12 Fondo sanitario integrativo veneto 1. La Giunta regionale e' autorizzata a contribuire alla costituzione di fondi regionali sanitari integrativi posti in essere da associazioni imprenditoriali e/o sindacali a favore di residenti nel Veneto, per un importo totale massimo di euro 100.000,00. 2. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare, le modalita' ed i criteri di attuazione degli interventi riconducibili ai contenuti del comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013.