Art. 12 
 
                 Fondo sanitario integrativo veneto 
 
  1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata   a   contribuire   alla
costituzione di fondi regionali sanitari integrativi posti in  essere
da associazioni imprenditoriali e/o sindacali a favore  di  residenti
nel Veneto, per un importo totale massimo di euro 100.000,00. 
  2. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione
consiliare, le modalita' ed i criteri di attuazione degli  interventi
riconducibili ai contenuti del comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013,  si  fa  fronte
con le risorse allocate nell'upb U0244  "Politiche  del  lavoro"  del
bilancio di previsione 2013.