Art. 16 
 
            Meeting del coordinamento dei giovani veneti 
          e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero 
 
  1. La Regione del Veneto,  riconoscendo  il  ruolo  e  l'importanza
assunti  dai  giovani  nell'ambito   dell'associazionismo   volto   a
garantire il  mantenimento  della  cultura  e  dell'identita'  veneta
all'estero, promuove la componente giovanile dell'associazionismo  di
settore operante in Veneto e all'estero  attraverso  l'organizzazione
del "Meeting del coordinamento  dei  giovani  veneti  e  dei  giovani
oriundi veneti residenti all'estero", di seguito denominato Meeting. 
  2.  Il  Meeting  si  svolge  per  l'anno  2013  in  una   localita'
individuata dalla Giunta regionale, sentita la  Consulta  dei  veneti
nel mondo di cui all'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003  n.
2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e  agevolazioni  per  il
loro rientro" e successive modificazioni. 
  3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi  veneti,
entro la terza generazione, di eta'  compresa  tra  i  diciotto  e  i
trentanove anni,  attivi  nel  mondo  dell'associazionismo.  Ciascuna
associazione iscritta al  registro  di  cui  all'art.  18,  comma  2,
lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro di
cui all'art. 18, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 gennaio
2003  n.  2  e  successive  modificazioni,  designa,  ai  fini  della
partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto  in  possesso  dei
predetti requisiti. 
  4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alle  spese  per
l'organizzazione del Meeting nonche' a rimborsare ai partecipanti  le
spese di viaggio e di ospitalita' nei limiti e secondo  le  modalita'
stabilite con successiva deliberazione. 
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio finanziario  2013,  si
fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0170 "Iniziative per  gli
emigrati veneti" del bilancio di previsione 2013.