Art. 16 Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero 1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l'importanza assunti dai giovani nell'ambito dell'associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell'identita' veneta all'estero, promuove la componente giovanile dell'associazionismo di settore operante in Veneto e all'estero attraverso l'organizzazione del "Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero", di seguito denominato Meeting. 2. Il Meeting si svolge per l'anno 2013 in una localita' individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni. 3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di eta' compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell'associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro di cui all'art. 18, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 gennaio 2003 n. 2 e successive modificazioni, designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti. 4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione del Meeting nonche' a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalita' nei limiti e secondo le modalita' stabilite con successiva deliberazione. 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio finanziario 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0170 "Iniziative per gli emigrati veneti" del bilancio di previsione 2013.