Art. 18 Iniziative per promuovere la costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto" 1. La Regione del Veneto riconosce e promuove la figura e l'opera del poeta e letterato Andrea Zanzotto, la unicita' del suo percorso e della sua esperienza letteraria nel panorama della letteratura italiana della seconda parte del novecento, quale in particolare contraddistinto dalla continua ricerca di nuove forme di espressioni poetiche e letterarie. 2. A tal fine la Regione promuove la costituzione di una Fondazione fra gli enti ed istituzioni che nel tempo hanno riconosciuto la figura e promosso l'opera di Andrea Zanzotto, anche favorendo la partecipazione alla Fondazione del Comune di Pieve di Soligo. 3. La Fondazione di cui al presente articolo persegue, in particolare, i seguenti scopi istituzionali: a) la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto in Comune di Pieve di Soligo e la sua salvaguardia e valorizzazione come espressione e testimonianza del suo percorso umano e culturale; b) la costituzione presso la casa natale di Andrea Zanzotto di un Centro di promozione della conoscenza della letteratura italiana del novecento e di promozione della creativita' e ricerca letteraria in tutte le sue forme espressive. 4. La Giunta regionale preso atto della compatibilita' dello statuto della Fondazione con quanto previsto dal comma 3, riconosce alla Fondazione Andrea Zanzotto un contributo straordinario di euro 150.000,00 per concorrere al conseguimento delle relative finalita' istituzionali su presentazione di un progetto, corredato da piano finanziario, per la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto e per la sua costituzione in centro letterario come definito al comma 3. 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2013.