Art. 2 
 
                  Rifinanziamenti e fondi speciali 
 
  1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati  di  previsione  del
bilancio  2013  e  pluriennale  2013-2015,  in  relazione   a   leggi
settoriali di spesa, la  cui  quantificazione  deve  essere  prevista
nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3,  lettera  c),
della legge regionale  29  novembre  2001,  n.  39  "Ordinamento  del
bilancio e della contabilita' della  Regione",  sono  indicate  nella
Tabella A allegata alla presente legge. 
  2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per  gli
effetti dell'art. 20 della legge regionale 29 novembre 2001,  n.  39,
per il finanziamento dei provvedimenti  legislativi  che  si  prevede
possano essere approvati nell'esercizio 2013, sono  determinati,  per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015  nelle  misure  indicate  nelle
Tabelle B e C allegate alla presente legge,  rispettivamente  per  il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo  speciale
destinato alle spese d'investimento.