Art. 28 Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete 1. La Giunta regionale, al fine di assicurare idonea protezione ai prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialita' tradizionali garantite, registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 24 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", promuove uno specifico programma per la vigilanza sulle produzioni regolamentate, anche in collaborazione ed a supporto dei competenti consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della specifica normativa nazionale e di associazioni di tali consorzi. 2. La Giunta regionale, nel definire il programma, tiene conto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e si raccorda con i competenti uffici ministeriali. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi ai consorzi di tutela riconosciuti per un importo massimo del 70 per cento delle spese sostenute per l'attivita' di vigilanza sulla denominazione delle produzioni regolamentate. 4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE relativamente agli aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualita'" del bilancio di previsione 2013.