Art. 30 Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali". 1. All'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 e' cosi sostituita: "a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell'azienda in cui si svolge la attivita' orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq"; b) la lettera b) del comma 1 e' cosi' sostituita: "b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attivita' possa configurarsi, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo;". 2. Alle iniziative di valorizzazione e promozione della produzione orto-floro-vivaistica e delle attivita' di complemento si provvede in sede di programma promozionale del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modificazioni. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse gia' allocate nell'upb U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" del bilancio di previsione 2013.