Art. 31 
 
            Disposizioni transitorie in materia forestale 
 
  1. In  attesa  di  un'organica  disciplina  regionale  nel  settore
forestale,  la  definizione  di  bosco  e  delle  aree  che  sono  da
intendersi da questo escluse e' stabilita dal comma  6,  dell'art.  2
del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  227  "Orientamento  e
modernizzazione del settore forestale,  a  norma  dell'art.  7  della
legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modificazioni. 
  2. La definizione di bosco di cui al  comma  1  sostituisce  quella
dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978,  n.  52  "Legge
forestale regionale." e successive modificazioni. 
  3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le  modalita'  per  l'individuazione
dei territori a bosco ai sensi del comma 1. 
  4. Ai fini dell'adeguamento della carta forestale regionale di  cui
all'art. 35  della  legge  regionale  13  settembre  1978,  n.  52  e
successive  modificazioni,  alla  nuova  definizione  di  bosco,   e'
stanziata la somma di euro 10.000,00. 
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con
le risorse allocate nell'upb U0095 "Risorse forestali"  del  bilancio
di previsione 2013.