Art. 34 
Modifica dell'art. 44 della legge regionale 23  aprile  2004,  n.  11
  "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". 
  1. Il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 e successive modificazioni, e' cosi' sostituito: 
  "5. Gli interventi di recupero dei  fabbricati  esistenti  in  zona
agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai  sensi  dell'art.  43.
Sono sempre consentiti, purche' eseguiti nel rispetto integrale della
tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e
d) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380  "Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di  edilizia"  e  successive  modificazioni,
nonche' l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di  abitazione,
fino ad un limite massimo  di  800  mc.  comprensivi  dell'esistente,
purche' la destinazione  abitativa  sia  consentita  dallo  strumento
urbanistico generale.". 
  2. Per la realizzazione di uno specifico monitoraggio sul  recupero
a fini  abitativi  degli  edifici  esistenti  in  zona  agricola,  e'
autorizzata la spesa di euro 5.000,00. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte  con
le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi  ricerche  ed  indagini  al
servizio del territorio" del bilancio di previsione 2013.