Art. 34 Modifica dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". 1. Il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, e' cosi' sostituito: "5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'art. 43. Sono sempre consentiti, purche' eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonche' l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purche' la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.". 2. Per la realizzazione di uno specifico monitoraggio sul recupero a fini abitativi degli edifici esistenti in zona agricola, e' autorizzata la spesa di euro 5.000,00. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2013.