Art. 35 Modifica dell'art. 39 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 39 della regionale 27 febbraio 2008, n. 1, e' aggiunta la seguente: "b-bis) la Giunta regionale e' autorizzata ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera b), fino ad un massimo del 5 per cento, per far fronte ad oneri derivanti dalle attivita' connesse alle concessioni demaniali e per finanziare ricerche finalizzate alla difesa del suolo da realizzare attraverso istituti universitari (upb U0114 "Azioni per l'impiego delle risorse idriche").".