Art. 35 
 
Modifica dell'art. 39 legge regionale 27 febbraio 2008, n.  1  "Legge
             finanziaria regionale per l'esercizio 2008" 
 
  1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 39 della  regionale  27
febbraio 2008, n. 1, e' aggiunta la seguente: 
  "b-bis) la Giunta regionale e' autorizzata ad utilizzare una  quota
dei fondi di cui alla lettera b), fino ad un massimo del 5 per cento,
per far fronte ad  oneri  derivanti  dalle  attivita'  connesse  alle
concessioni demaniali e  per  finanziare  ricerche  finalizzate  alla
difesa del suolo da realizzare attraverso istituti universitari  (upb
U0114 "Azioni per l'impiego delle risorse idriche").".