Art. 36 Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici 1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e successive modificazioni, le parole: "e purche' l'autobus sia gia' in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni" sono soppresse. 2. I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 "Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici" e successive modificazioni, sono abrogati. 3. Il comma 4 bis dell'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici" e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4-bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent'anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici.". 4. Le imprese gia' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell'art. 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati nell'istanza di autorizzazione di cui al medesimo art. 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sino a trent'anni dalla prima immatricolazione, purche' versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con piu' di quindici anni. Il pagamento del contributo non e' dovuto qualora l'autobus sia destinato all'esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici. L'utilizzo in attivita' di noleggio di un autobus destinato all'esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00. 5. Il contributo di cui al comma 4 e' versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato l'autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico. 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, allocati nell'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti", si fa fronte con le entrate di cui al comma 4 introitate nell'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015. 7. Al fine di consentire lo sviluppo del programma applicativo di gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus di cui all'art. 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, nell'anno 2013 e' autorizzato uno stanziamento di euro 20.000,00. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti" del bilancio di previsione 2013. 8. Il contributo versato per l'anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e successive modificazioni, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, e' rimborsato alle aziende che lo abbiano corrisposto. 9. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.