Art. 36 
 
Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di
          noleggio con conducente e di autoservizi atipici 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile  2009,  n.
11 "Disposizioni in materia di attivita' di trasporto di  viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus  con  conducente  e  modifica
dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  "Disciplina
ed  organizzazione  del  trasporto  pubblico  locale""  e  successive
modificazioni, le parole: "e purche' l'autobus sia gia'  in  possesso
del soggetto  che  intende  utilizzarlo  da  almeno  due  anni"  sono
soppresse. 
  2. I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio  2012,
n.  3  "Modifica  della  legge  regionale  3  aprile  2009,   n.   11
"Disposizioni in materia di attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus  con  conducente  e  modifica
dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  "Disciplina
ed organizzazione del  trasporto  pubblico  locale""  e  disposizioni
transitorie in materia  di  noleggio  con  conducente  e  di  servizi
atipici" e successive modificazioni, sono abrogati. 
  3. Il comma 4 bis dell'art. 1 della legge  regionale  14  settembre
1994, n. 46  "Disciplina  degli  autoservizi  atipici"  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "4-bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent'anni dalla prima
immatricolazione non possono essere  utilizzati  per  lo  svolgimento
degli autoservizi atipici.". 
  4. Le imprese  gia'  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di
noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell'art.  19  della
legge regionale 3 aprile 2009,  n.  11  e  successive  modificazioni,
possono   utilizzare   gli   autobus   indicati    nell'istanza    di
autorizzazione di cui al medesimo art.  19,  comma  2,  in  deroga  a
quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 3  aprile
2009, n. 11, sino a trent'anni dalla prima immatricolazione,  purche'
versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno,  un
contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con  piu'  di  quindici
anni. Il pagamento del contributo non e' dovuto qualora l'autobus sia
destinato  all'esclusivo  svolgimento  degli   autoservizi   atipici.
L'utilizzo  in  attivita'  di  noleggio  di  un   autobus   destinato
all'esclusivo  svolgimento   degli   autoservizi   atipici   comporta
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
750,00 a euro 5.000,00. 
  5. Il contributo di cui al comma 4 e' versato per il 50  per  cento
alla Regione e per  il  restante  50  per  cento  al  comune  che  ha
rilasciato l'autorizzazione; i  proventi  regionali  derivanti  dalla
riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di  azioni
per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico. 
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  comma  5,  allocati
nell'upb  U0125  "Studi,  progettazioni   ed   informazione   per   i
trasporti", si fa fronte con le entrate di cui al comma 4  introitate
nell'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio  di  previsione  2013  e
pluriennale 2013-2015. 
  7. Al fine di consentire lo sviluppo del programma  applicativo  di
gestione del Registro regionale delle imprese  esercenti  l'attivita'
di trasporto di viaggiatori  mediante  noleggio  di  autobus  di  cui
all'art. 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, nell'anno 2013
e'  autorizzato  uno  stanziamento  di  euro  20.000,00.  Agli  oneri
derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in  euro
20.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse  allocate
nell'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti"
del bilancio di previsione 2013. 
  8. Il contributo versato per l'anno 2013 alla Giunta  regionale  ai
sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della legge  regionale  14  settembre
1994, n. 46 e  successive  modificazioni,  nel  testo  vigente  prima
dell'entrata in vigore  della  presente  legge,  e'  rimborsato  alle
aziende che lo abbiano corrisposto. 
  9. La Giunta regionale adotta, sentita  la  competente  commissione
consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.