Art. 4 
Certificazione somme dovute dalla Regione,  dagli  enti  strumentali,
  dalle societa' regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del
  servizio socio-sanitario regionale. 
  1. La Regione, gli  enti  strumentali,  le  societa'  regionali,  i
consorzi  di  bonifica  e  gli  enti  del  servizio   socio-sanitario
regionale, su istanza del creditore di somme dovute  per  appalti  di
lavori e forniture di beni e servizi,  entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla  data  di  ricezione  dell'istanza,  certificano  se  il
relativo  credito  sia  certo,  liquido  ed  esigibile,  al  fine  di
consentire al creditore la cessione  pro  soluto  o  pro  solvendo  a
favore di banche, intermediari finanziari od organismi  di  factoring
legalmente riconosciuti. 
  2. Scaduto il termine di cui  al  comma  1,  il  creditore  rivolge
istanza al Presidente della Giunta  regionale  o  suo  delegato,  che
entro venti giorni nomina un commissario ad acta con oneri  a  carico
dell'ente debitore. 
  3. La cessione dei crediti oggetto di  certificazione  avviene  nel
rispetto delle norme in materia di patto di stabilita', dell'art. 117
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE."  e  successive  modificazioni,  e
fatto  salvo  il  divieto  di  cui  all'art.  9,  comma  3-ter,   del
decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185  "Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico  nazionale.",  convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni. La cessione ha  effetto  nei  confronti  del  debitore
ceduto dalla data della certificazione. 
  4. La certificazione  e'  rilasciata  anche  nel  caso  in  cui  il
contratto d'appalto di lavori, forniture o servizi,  in  essere  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   escluda   la
cedibilita' del credito. 
  5. La Giunta regionale e'  autorizzata  ad  acquisire  i  necessari
strumenti organizzativi e strutturali per l'applicazione del presente
articolo. 
  6. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture amministrative
regionali, le societa' e gli enti, di cui al comma 1, trasmettono  al
Presidente  della  Giunta  regionale  l'elenco,  l'ammontare   e   la
tipologia dei crediti ceduti, con l'indicazione dei casi  in  cui  e'
stato nominato il commissario ad acta. 
  7. Entro un mese dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale definisce le modalita' di certificazione. 
  8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, quantificati
in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015,  si
fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell'upb U0204  "Azioni
a sostegno dell'imprenditoria", riducendo contestualmente le  risorse
allocate  nell'upb  U0001  "Consiglio  regionale"  del  bilancio   di
previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.