Art. 4 Certificazione somme dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle societa' regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del servizio socio-sanitario regionale. 1. La Regione, gli enti strumentali, le societa' regionali, i consorzi di bonifica e gli enti del servizio socio-sanitario regionale, su istanza del creditore di somme dovute per appalti di lavori e forniture di beni e servizi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, certificano se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche, intermediari finanziari od organismi di factoring legalmente riconosciuti. 2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il creditore rivolge istanza al Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che entro venti giorni nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore. 3. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilita', dell'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." e successive modificazioni, e fatto salvo il divieto di cui all'art. 9, comma 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto dalla data della certificazione. 4. La certificazione e' rilasciata anche nel caso in cui il contratto d'appalto di lavori, forniture o servizi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, escluda la cedibilita' del credito. 5. La Giunta regionale e' autorizzata ad acquisire i necessari strumenti organizzativi e strutturali per l'applicazione del presente articolo. 6. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture amministrative regionali, le societa' e gli enti, di cui al comma 1, trasmettono al Presidente della Giunta regionale l'elenco, l'ammontare e la tipologia dei crediti ceduti, con l'indicazione dei casi in cui e' stato nominato il commissario ad acta. 7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalita' di certificazione. 8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell'upb U0204 "Azioni a sostegno dell'imprenditoria", riducendo contestualmente le risorse allocate nell'upb U0001 "Consiglio regionale" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.