Art. 40 Disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione per favorire la realizzazione di lavori di interesse regionale. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad assegnare contributi ai beneficiari di contributi regionali gia' concessi per interventi inerenti lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, e non spesi a seguito di rinuncia, a sostegno di interventi relativi a lavori anche diversi da quelli oggetto dell'originario provvedimento di assegnazione. Gli interventi da finanziare sono individuati sulla base delle caratteristiche di necessita' o di particolare interesse ed urgenza ai sensi dell'art. 53, comma 7, della predetta legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, previa pubblicazione di un apposito bando che definisce le modalita', i criteri e i termini per l'attuazione della presente disposizione, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2013.