Art. 40 
Disposizioni in materia di intervento finanziario della  Regione  per
  favorire la realizzazione di lavori di interesse regionale. 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata ad  assegnare  contributi  ai
beneficiari di contributi  regionali  gia'  concessi  per  interventi
inerenti lavori pubblici di interesse regionale  di  cui  all'art.  2
della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27  "Disposizioni  generali
in materia di  lavori  pubblici  di  interesse  regionale  e  per  le
costruzioni   in   zone   classificate   sismiche"    e    successive
modificazioni, e non spesi a  seguito  di  rinuncia,  a  sostegno  di
interventi  relativi  a  lavori  anche  diversi  da  quelli   oggetto
dell'originario provvedimento  di  assegnazione.  Gli  interventi  da
finanziare sono  individuati  sulla  base  delle  caratteristiche  di
necessita' o di particolare interesse ed urgenza ai  sensi  dell'art.
53, comma 7, della predetta legge regionale 7 novembre 2003,  n.  27,
previa pubblicazione di un apposito bando che definisce le modalita',
i criteri e i termini per l'attuazione della  presente  disposizione,
adottato dalla Giunta regionale, sentita  la  competente  commissione
consiliare. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2013,  si  fa  fronte
con le risorse allocate  nell'upb  U0211  "Interventi  indistinti  di
edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2013.